Art. 4 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1.  La  Regione  programma,  indirizza  e  sostiene  le   attivita'
culturali e dello spettacolo, la conservazione  e  la  valorizzazione
del patrimonio culturale materiale e  immateriale,  anche  attraverso
l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti
con i differenti livelli  istituzionali,  previa  intesa  o  accordo.
L'attivita'  regionale  tiene  conto  delle  istanze  emergenti   dai
territori ed e' informata a criteri  di  sussidiarieta'  verticale  e
orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse. 
  2. La Regione in particolare: 
    a) definisce gli ambiti e le priorita'  di  intervento  in  campo
culturale in  relazione  al  quadro  finanziario  pluriennale  e  gli
strumenti specifici di intervento all'interno del programma triennale
della cultura di cui all'art. 6; 
    b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati  al  principio  di
sussidiarieta',  con  tutti  i  livelli  istituzionali   e   con   le
universita',  previe  intese  o  accordi,  nonche'  con  i   soggetti
operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del  sistema
culturale regionale, per la sua promozione e  valorizzazione  sia  in
ambito regionale, che nazionale e internazionale; 
    c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale; 
    d)  attua  propri  progetti  culturali,  opera   in   regime   di
partecipazione in enti  di  promozione  e  valorizzazione  culturale,
favorisce  la  programmazione  negoziata  tramite   il   ricorso   al
convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi,  sostiene  tramite
contributo le  iniziative  culturali  organizzate  da  enti  terzi  e
ritenute coerenti con gli indirizzi generali  di  politica  culturale
anche tramite procedure selettive; 
    e) promuove l'applicazione di standard di qualita' e di forme  di
accreditamento volte  a  elevare  il  livello  delle  prestazioni  di
servizio delle istituzioni e dei  soggetti  operatori  nell'interesse
dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza; 
    f) opera per la realizzazione di sistemi, reti,  centri  servizi,
che si qualificano come infrastrutture del  territorio  e  delle  sue
espressioni culturali.