Art. 4 Funzioni della Regione 1. La Regione programma, indirizza e sostiene le attivita' culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attivita' regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed e' informata a criteri di sussidiarieta' verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse. 2. La Regione in particolare: a) definisce gli ambiti e le priorita' di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del programma triennale della cultura di cui all'art. 6; b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarieta', con tutti i livelli istituzionali e con le universita', previe intese o accordi, nonche' con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale; c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale; d) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive; e) promuove l'applicazione di standard di qualita' e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza; f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali.