Art. 40 
 
        Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 
 
  1.  Il  titolo  della  legge  regionale  25  giugno  2008,  n.   18
(Interventi a sostegno dell'editoria piemontese  e  dell'informazione
locale) e' sostituito dal  seguente:  «Interventi  a  sostegno  della
stampa di informazione periodica locale». 
  2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, dopo le
parole «della piccola  imprenditoria  editoriale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «dell'informazione periodica locale». 
  3. Al comma 1 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  18/2008,  le
parole «e linguistico» sono soppresse. 
  4. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, dopo le
parole «forme associative degli editori piemontesi» sono aggiunte  le
seguenti: «dell'informazione periodica locale». 
  5. La rubrica dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  18/2008  e'
sostituita dalla seguente: «Interventi a  sostegno  della  stampa  di
informazione periodica locale». 
  6. La rubrica del Capo IV  della  legge  regionale  n.  18/2008  e'
sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia  di  informazione
periodica locale». 
  7. Al comma 1 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  18/2008,  le
parole «del settore dell'editoria libraria e» sono soppresse. 
  8. La rubrica dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  18/2008  e'
sostituita dalla seguente: «Commissione regionale  per  le  attivita'
editoriali dell'informazione periodica locale». 
  9. Il comma 1 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  18/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  La  Regione  istituisce  la  commissione  regionale  per  le
attivita'   editoriali   dell'informazione   periodica   locale   per
l'attuazione degli interventi di legge». 
  10. Il comma 2 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  18/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. La commissione collabora alla definizione delle attivita'  di
cui all'art. 7, nonche' per altri interventi  finalizzati,  anche  in
ambito culturale,  alla  valorizzazione  dell'informazione  periodica
locale». 
  11. La lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n.
18/2008 e' abrogata. 
  12. La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n.
18/2008 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) fino a tre rappresentanti  delle  associazioni  regionali  di
categoria dell'informazione periodica locale da queste designati». 
  13. Al comma 1 dell'art. 13 della legge  regionale  n.  18/2008  le
parole «nel rispetto del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n.  1998»
sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del regolamento (UE) 23
aprile 2013, n. 407». 
  14. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale  n.  18/2008,  le
parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
cui al comma 3».