Art. 40 Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 1. Il titolo della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) e' sostituito dal seguente: «Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale». 2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, dopo le parole «della piccola imprenditoria editoriale» sono aggiunte le seguenti: «dell'informazione periodica locale». 3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, le parole «e linguistico» sono soppresse. 4. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, dopo le parole «forme associative degli editori piemontesi» sono aggiunte le seguenti: «dell'informazione periodica locale». 5. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2008 e' sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale». 6. La rubrica del Capo IV della legge regionale n. 18/2008 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di informazione periodica locale». 7. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2008, le parole «del settore dell'editoria libraria e» sono soppresse. 8. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 e' sostituita dalla seguente: «Commissione regionale per le attivita' editoriali dell'informazione periodica locale». 9. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione istituisce la commissione regionale per le attivita' editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge». 10. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione collabora alla definizione delle attivita' di cui all'art. 7, nonche' per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale». 11. La lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 e' abrogata. 12. La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 e' sostituita dalla seguente: «d) fino a tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati». 13. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2008 le parole «nel rispetto del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del regolamento (UE) 23 aprile 2013, n. 407». 14. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2008, le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».