Art. 41 Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 1. Il titolo della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) e' sostituito dal seguente: «Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione».