Art. 41 
 
         Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 
 
  1.  Il  titolo  della  legge  regionale  7  marzo   1989,   n.   15
(Individuazione  negli  strumenti  urbanistici   generali   di   aree
destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei comuni del
fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi  regionali
per gli interventi  relativi  agli  edifici  di  culto  e  pertinenze
funzionali  all'esercizio  del  culto  stesso)  e'   sostituito   dal
seguente: «Individuazione negli  strumenti  urbanistici  generali  di
aree destinate ad  attrezzature  religiose.  Utilizzo  da  parte  dei
comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione».