Art. 42 Clausola valutativa 1. La giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalita' di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2. 2. Per le finalita', di cui al comma 1, la giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicita' annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonche' al comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonche' delle attivita' e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'art. 7, comma 1, le risorse stanziate e i soggetti coinvolti; b) le modalita' organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attivita' e delle iniziative, nonche' le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione; c) una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticita' emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte. 3. Nelle relazioni annuali e' inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del fondo per la cultura di cui all'art. 46. 4. Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonche' delle attivita' e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2. 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi 2, 3 e 4.