Art. 42 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71,  comma  1,
dello statuto  regionale  e  del  Capo  VI  della  deliberazione  del
Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno
del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente  al
Consiglio delle modalita' di attuazione della legge e  dei  risultati
ottenuti per  favorire  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 2. 
  2. Per le finalita', di  cui  al  comma  1,  la  giunta  regionale,
decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicita'
annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonche'  al
comitato per la qualita' della  normazione  e  la  valutazione  delle
politiche, una relazione che fornisce, in  particolare,  le  seguenti
informazioni: 
    a) lo stato di  attuazione,  riferito  all'anno  precedente,  del
programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, che  evidenzia,
per ciascuno degli interventi effettuati, nonche' delle  attivita'  e
delle iniziative attivate, il tipo di strumento,  scelto  tra  quelli
previsti dall'art. 7, comma 1, le  risorse  stanziate  e  i  soggetti
coinvolti; 
    b)  le  modalita'  organizzative  e  procedurali   adottate   per
l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attivita' e delle
iniziative, nonche' le risorse finanziarie erogate  e  gli  strumenti
individuati per la loro valutazione; 
    c) una descrizione dello stato di attuazione  della  legge  e  le
eventuali criticita' emerse con le soluzioni programmate e  messe  in
atto per farvi fronte. 
  3.  Nelle  relazioni  annuali  e'  inserita  una  apposita  sezione
dedicata alla descrizione degli elementi  principali  riguardanti  la
gestione e la destinazione delle risorse del fondo per la cultura  di
cui all'art. 46. 
  4. Le relazioni successive  alla  seconda  documentano  inoltre  il
contributo degli interventi effettuati,  nonche'  delle  attivita'  e
delle iniziative attivate in  tale  periodo  al  perseguimento  delle
finalita' di cui all'art. 2. 
  5. Le relazioni  sono  rese  pubbliche  unitamente  agli  eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 
  6. I soggetti coinvolti nell'attuazione  della  legge,  pubblici  e
privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle
attivita' previste dai commi 2, 3 e 4.