Art. 43 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In  fase  di  prima  attuazione  il  programma  triennale  della
cultura, di cui all'art. 6, e'  approvato  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. Gli strumenti di programmazione e di intervento  e  le  relative
modalita' di gestione gia' approvati alla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  nonche'   le   disposizioni   previste   dai
regolamenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettere: b),  f),  g),  h),
m), restano efficaci fino alla data di adozione dei  nuovi  strumenti
di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge. 
  3. Gli organismi consultivi costituiti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge cessano la loro  attivita'  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione. 
  4. I procedimenti avviati alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge si concludono secondo  le  disposizioni  vigenti  alla
data del loro avvio.