Art. 43 Disposizioni transitorie 1. In fase di prima attuazione il programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, e' approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalita' di gestione gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' le disposizioni previste dai regolamenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettere: b), f), g), h), m), restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge. 3. Gli organismi consultivi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attivita' nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione. 4. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.