Art. 46 Fondo per la cultura 1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge e' istituito il fondo per la cultura articolato in: a) fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attivita' per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attivita' culturali nonche' al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il fondo e' istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali), programma 05.02 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020; b) fondo delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attivita' culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione, nonche' agli strumenti di agevolazione finanziaria; il fondo e' istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali), programma 05.02 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020. 2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e in coerenza con il programma triennale della cultura di cui all'art. 6. La giunta regionale puo' aggiornare annualmente con deliberazione la destinazione delle risorse del fondo. 3. Il fondo puo' essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata. Le somme aggiuntive di provenienza diversa rispetto a quella regionale, destinate ad incrementare ulteriormente le risorse del fondo sono allocate in specifici capitoli vincolati di entrata e di spesa. 4. La Regione promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, per il sostegno di eventi e manifestazioni culturali. 5. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'art. 47. 6. Al prelievo delle somme dai fondi, di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante deliberazione della giunta regionale.