Art. 46 
 
                        Fondo per la cultura 
 
  1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al
finanziamento della presente legge  e'  istituito  il  fondo  per  la
cultura articolato in: 
    a)  fondo  delle  risorse  di   parte   corrente   destinate   al
finanziamento di progetti, iniziative e attivita' per la promozione e
la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle  attivita'
culturali nonche' al sostegno della Regione  al  perseguimento  degli
scopi istituzionali degli enti partecipati;  il  fondo  e'  istituito
nell'ambito della missione 05 (Tutela e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita'  culturali),  programma  05.02   (Attivita'   culturali   e
interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese  correnti)
dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020; 
    b)  fondo  delle  risorse  in  conto  capitale   destinate   agli
investimenti  in  campo  culturale  finalizzati   a   interventi   di
riqualificazione,    conservazione,    recupero,    allestimento    e
valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla  realizzazione,
alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate
ad attivita' culturali e di spettacolo, alla costituzione degli  enti
partecipati dalla Regione, nonche'  agli  strumenti  di  agevolazione
finanziaria; il fondo e'  istituito  nell'ambito  della  missione  05
(Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'  culturali),  programma
05.02  (Attivita'  culturali  e  interventi   diversi   nel   settore
culturale), titolo  2  (Spese  in  conto  capitale)  dello  stato  di
previsione delle spese del bilancio 2018-2020. 
  2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  regionale  di  approvazione  del   bilancio
regionale  finanziario  di  previsione  pluriennale,  individua   con
deliberazione la destinazione delle risorse del fondo in  riferimento
agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e
in coerenza con il programma triennale della cultura di cui  all'art.
6. La giunta regionale puo' aggiornare annualmente con  deliberazione
la destinazione delle risorse del fondo. 
  3. Il fondo puo' essere incrementato da risorse pubbliche e private
derivanti  da  assegnazioni   comunitarie,   statali   e   regionali,
contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti  e  ogni  altro
tipo di entrata. Le somme aggiuntive di provenienza diversa  rispetto
a  quella  regionale,  destinate  ad  incrementare  ulteriormente  le
risorse del fondo sono allocate in specifici  capitoli  vincolati  di
entrata e di spesa. 
  4. La Regione promuove la stipula di contratti di  sponsorizzazione
per  la  valorizzazione  di  beni,  per  il  sostegno  di  eventi   e
manifestazioni culturali. 
  5. Le risorse regionali  destinate  ad  alimentare  il  fondo  sono
allocate a bilancio come indicato all'art. 47. 
  6. Al prelievo delle somme dai fondi, di cui al comma 1, lettere a)
e b), si provvede mediante deliberazione della giunta regionale.