Art. 5 
 
                Sistema delle autonomie territoriali 
 
  1. Gli enti appartenenti al sistema  delle  autonomie  territoriali
concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni,  alla  realizzazione
delle finalita' e degli obiettivi di cui alla presente legge. 
  2. Gli enti appartenenti al sistema  delle  autonomie  territoriali
esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente
legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n.
44 (Disposizioni normative per l'attuazione del  decreto  legislativo
31  marzo  1998,  n.  112  «Conferimento  di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  Regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), della legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29
ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite
alle province  in  attuazione  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni»).