Art. 5 Sistema delle autonomie territoriali 1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui alla presente legge. 2. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).