Art. 6 Programma triennale della cultura 1. Il programma triennale della cultura e' lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attivita' culturali. 2. Il programma triennale individua gli obiettivi, le priorita' strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attivita' e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e puo' essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. 3. Il programma triennale e' definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonche' dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari. 4. Il programma triennale contiene: a) una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale; b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorita' relativi alla programmazione regionale; c) le linee di indirizzo e le priorita' per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del fondo per la cultura di cui all'art. 46; d) i criteri generali di valutazione di attivita' e iniziative; e) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalita' di accesso. 5. Il programma triennale e' approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il programma resta comunque in vigore sino all'approvazione del documento relativo al nuovo triennio.