Art. 6 
 
                  Programma triennale della cultura 
 
  1. Il programma triennale della cultura  e'  lo  strumento  per  la
programmazione degli interventi della Regione in materia  di  beni  e
attivita' culturali. 
  2. Il programma triennale individua  gli  obiettivi,  le  priorita'
strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle
attivita' e la realizzazione delle iniziative previste nella presente
legge e puo' essere aggiornato su base annuale con deliberazione  del
Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. 
  3. Il programma triennale e' definito nel contesto  degli  atti  di
programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonche' dei
documenti regionali  di  programmazione  economico-finanziaria  e  in
particolare con i bilanci di previsione finanziari. 
  4. Il programma triennale contiene: 
    a) una  relazione  introduttiva  sullo  stato  della  cultura  in
Piemonte in  relazione  agli  altri  settori  di  programmazione,  al
contesto nazionale e internazionale; 
    b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorita'  relativi
alla programmazione regionale; 
    c) le linee di indirizzo  e  le  priorita'  per  l'impiego  delle
risorse finanziarie da destinare ai  diversi  settori  di  intervento
nell'ambito del fondo per la cultura di cui all'art. 46; 
    d) i criteri generali di valutazione di attivita' e iniziative; 
    e) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso
individuati e le corrispondenti modalita' di accesso. 
  5. Il programma triennale e' approvato dal Consiglio regionale  con
propria deliberazione, su proposta della giunta regionale,  entro  il
30 novembre dell'anno  precedente  al  triennio  di  riferimento.  Il
programma  resta  comunque  in  vigore  sino   all'approvazione   del
documento relativo al nuovo triennio.