Art. 7 
 
                       Strumenti di intervento 
 
  1. Per il conseguimento delle finalita' e degli  obiettivi  di  cui
agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione  degli  interventi,  delle
attivita' e  delle  iniziative  previste  dalla  presente  legge,  la
Regione opera attraverso uno o piu' dei seguenti strumenti: 
    a) programmazione e realizzazione diretta; 
    b) programmazione e realizzazione  in  partenariato  mediante  il
ricorso a: 
      1) intese  istituzionali  e  accordi  di  programma  con  altre
pubbliche amministrazioni; 
      2)  partecipazione  in  enti  di  promozione  e  valorizzazione
culturale; 
      3) convenzionamento e sottoscrizione di  accordi  con  soggetti
pubblici e privati sulla base dei requisiti e  dei  criteri  indicati
dal programma triennale della cultura; 
      4) promozione di reti  e  sistemi  anche  attraverso  programmi
territoriali   o   tematici   della   cultura,   che   prevedono   la
partecipazione di soggetti pubblici e privati; 
      5) promozione o adesione a iniziative e campagne di  promozione
che  prevedono  un  attivo  coinvolgimento  e   mobilitazione   della
cittadinanza su specifici  temi  e  obiettivi  di  rilevante  rilievo
culturale e sociale; 
    c) sostegno, attraverso l'assegnazione  di  contributi  a  favore
dell'ente terzo organizzatore  e  realizzatore,  anche  in  forma  di
associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali; 
    d) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione  di
contributi in conto capitale e  di  contributi  in  conto  interessi,
l'attivazione di fondi di  garanzia,  di  fondi  rotativi,  di  altri
strumenti di ingegneria finanziaria. 
  2. Gli strumenti, di cui al comma 1,  possono  essere  attivati  su
base annuale o pluriennale. 
  3. Gli strumenti, di cui al comma 1, lettere c) e d), sono attivati
con procedure di evidenza pubblica, che  consentono  una  valutazione
oggettiva degli elementi  di  quantita'  e  qualita'  di  interventi,
attivita' e iniziative. 
  4. La giunta regionale, con una o piu' deliberazioni: 
    a) individua le modalita' per la gestione degli interventi di cui
al Titolo II; 
    b)  individua  gli  ambiti  che   necessitano   di   un'attivita'
specialistica  consultiva  e  di  supporto  tecnico  alle   strutture
regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la
composizione, i compiti e le modalita' operative;  la  partecipazione
ai comitati tecnici e' gratuita, fatto salvo il rimborso delle  spese
ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale; 
    c)  individua  strumenti  necessari  per  valutare  il  grado  di
raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche  culturali
nel medio e lungo periodo,  nonche'  per  migliorarne  gli  strumenti
attuativi; 
    d)  individua  gli  ambiti  e  le   modalita'   di   ricorso   al
volontariato,  garantendo  la  sua  funzione  di   supporto   e   non
sostitutiva rispetto alle professionalita' riconosciute  nei  diversi
ambiti di attivita'.