Art. 7 Strumenti di intervento 1. Per il conseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attivita' e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o piu' dei seguenti strumenti: a) programmazione e realizzazione diretta; b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a: 1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni; 2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale; 3) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal programma triennale della cultura; 4) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati; 5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale; c) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali; d) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria. 2. Gli strumenti, di cui al comma 1, possono essere attivati su base annuale o pluriennale. 3. Gli strumenti, di cui al comma 1, lettere c) e d), sono attivati con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantita' e qualita' di interventi, attivita' e iniziative. 4. La giunta regionale, con una o piu' deliberazioni: a) individua le modalita' per la gestione degli interventi di cui al Titolo II; b) individua gli ambiti che necessitano di un'attivita' specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalita' operative; la partecipazione ai comitati tecnici e' gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale; c) individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonche' per migliorarne gli strumenti attuativi; d) individua gli ambiti e le modalita' di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalita' riconosciute nei diversi ambiti di attivita'.