Art. 8 Partecipazione 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o piu' tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalita' operative, nonche' di partecipazione alla redazione del programma triennale della cultura di cui all'art. 6. Nella composizione di ogni tavolo e' garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.