Art. 8 
 
                           Partecipazione 
 
  1. La giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  al  fine  di
garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce  uno  o  piu'
tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione  e  confronto
territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati,  singoli,
associati o loro rappresentanze,  operanti  nel  comparto  culturale.
Tale  deliberazione  ne  definisce   l'ambito   di   competenza,   la
composizione,  i  compiti  e  le  modalita'  operative,  nonche'   di
partecipazione alla redazione del programma triennale  della  cultura
di cui all'art. 6. Nella composizione di ogni tavolo e' garantita una
rappresentanza   della   commissione   consiliare   competente.    La
partecipazione al tavolo o ai  tavoli  della  cultura  avviene  senza
oneri a carico del bilancio regionale.