Art. 2 
 
                        Comunita' energetiche 
 
  1.  Alle  comunita'  energetiche,  possono   partecipare   soggetti
pubblici e privati. 
  2. Le comunita' energetiche acquisiscono e mantengono la  qualifica
di  soggetti  produttori  di  energia   se   annualmente   la   quota
dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte  dei  membri
non e' inferiore al 70 per cento del totale.