Art. 4 
 
              Promozione e sostegno della costituzione 
                     delle comunita' energetiche 
 
  1. La Regione sostiene finanziariamente  la  fase  di  costituzione
delle comunita' energetiche. In particolare il  sostegno  e'  diretto
alla predisposizione dei progetti e  della  documentazione  correlata
alla costituzione delle comunita'. 
  2. La Giunta regionale,  con  apposito  provvedimento,  sentita  la
commissione   consiliare   competente,   entro   centoventi    giorni
dall'entrata  in  vigore  della  legge,  individua  i  criteri  e  le
modalita' per il sostegno finanziario di cui al comma 1.