Art. 5 
 
       Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici 
 
  1. La Giunta regionale istituisce, con apposito  provvedimento,  un
Tavolo tecnico permanente fra le comunita' energetiche e  la  Regione
al fine di: 
  a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi  energetici,  sulla
quota  di  autoconsumo  e  sulla  quota  di   utilizzo   di   energie
rinnovabili; 
  b) individuare le modalita' per una gestione piu' efficiente  delle
reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorita'  di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
  2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 puo' formulare  proposte  da
sottoporre alle comunita' energetiche per la  gestione  dei  rapporti
con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
  3. Il  Tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  1  non  comporta  oneri
aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  regionale,  poiche'   ai   suoi
componenti non spetta alcun  compenso  o  gettone  di  presenza,  ne'
rimborsi spese.