(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 giugno 2018 - SO 30) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali 1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole: «dall'1 gennaio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data stabilita dall'Assemblea dell'Unione». 2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), e' abrogato.