Art. 2 Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 18/2016 1. All'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 19, le parole: «e i Comuni partecipanti alle medesime», sono sostituite dalle seguenti: «, i Comuni partecipati alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali» e le parole: «ai fini del calcolo del limite di spesa per UTI e i Comuni», sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime»; b) il comma 20, e' abrogato.