Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 18/2016 
 
  1. All'art. 56  della  legge  regionale  9  dicembre  2016,  n.  18
(Disposizioni in materia di sistema integrato  del  pubblico  impiego
regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo  periodo  del  comma  19,  le  parole:  «e  i  Comuni
partecipanti alle medesime», sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  i
Comuni partecipati alle medesime e i  Comuni  non  partecipanti  alle
Unioni territoriali» e le parole: «ai fini del calcolo del limite  di
spesa per UTI e i Comuni», sono sostituite dalle seguenti:  «ai  fini
del calcolo del limite di spesa per le UTI e  i  Comuni  partecipanti
alle medesime»; 
    b) il comma 20, e' abrogato.