Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2015 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  12/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 3 (Partecipazione ai lavori del CAL). - 1.  Ai  fini  della
valorizzazione e  della  salvaguardia  della  coesione  territoriale,
sociale ed economica delle comunita' linguistiche friulana, slovena e
tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa  ai  lavori  del
CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna assemblea di
comunita' linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali
nel Friuli-Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),  designato
dalla rispettiva  assemblea.  La  consultazione  delle  assemblee  di
comunita' linguistica di  cui  all'art.  21,  comma  4,  della  legge
regionale n. 26/2014, attinente alle  rispettive  minoranze,  qualora
relativa ad atti di cui all'art. 8 della presente legge, si  realizza
mediante  la  partecipazione  dei   rappresentanti   delle   suddette
assemblee ai lavori del CAL con diritto di voto. 
    2.  I   Presidenti   dell'Associazione   regionale   Comuni   del
Friuli-Venezia Giulia (ANCI  FVG)  e  dell'Unione  nazionale  comuni,
comunita', enti montani del Friuli-Venezia Giulia (UNCEM FVG) o  loro
delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL. 
    3. Ai lavori  del  CAL  presenziano  i  componenti  della  giunta
regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti  sottoposti
all'esame.».