Art. 3 Disposizioni di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze dei sindaci di cui all'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale n. 12/2015, come sostituito dall'art. 1, hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge. In difetto, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, provvede alla convocazione l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali. 2. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del CAL. La presidenza del CAL, fino alla nomina del Presidente, e' assicurata dal componente piu' anziano, che provvede alle successive convocazioni.