Art. 3 
 
                 Disposizioni di prima applicazione 
 
  1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze  dei
sindaci di cui all'art. 2, commi 2 e  4,  della  legge  regionale  n.
12/2015, come sostituito dall'art.  1,  hanno  luogo  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  delle  presente  legge.  In
difetto, previa diffida  ad  adempiere  entro  il  termine  di  dieci
giorni, provvede alla convocazione l'assessore  regionale  competente
in materia di autonomie locali. 
  2. L'assessore regionale competente in materia di autonomie  locali
convoca la prima riunione del CAL. 
  La  presidenza  del  CAL,  fino  alla  nomina  del  Presidente,  e'
assicurata dal componente piu' anziano, che provvede alle  successive
convocazioni.