Art. 4 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Nelle more dell'insediamento del CAL di  cui  all'art.  2  della
legge regionale n. 12/2015,  come  sostituito  dall'art.  1,  il  CAL
continua a esercitare le sue  funzioni  nella  composizione  prevista
dall'articolo 2 della legge regionale n.  12/2015  integrata  con  la
partecipazione dei Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone,
Sacile,  San  Daniele  del  Friuli  e  Tarvisio.  Per   tali   comuni
partecipano alle attivita' del CAL i sindaci o loro delegati,  scelti
tra i componenti delle rispettive giunte.