Art. 3 
 
                       Presidenza delle gare. 
            Sostituzione dell'art. 57 nella l.r. 38/2007 
 
  1. L'art. 57 della l.r. 38/2007 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 57 (Presidenza delle gare). - 1. Nelle procedure  aperte  e
ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da  dirigenti
dell'ente appaltante designati:  a)  per  la  giunta  regionale,  con
decreto del direttore competente in materia di contratti;  b)  per  i
soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), secondo  quanto
previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione. 
    2. Nelle ipotesi in cui e' prevista la nomina  della  commissione
giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e  78  del  d.lgs.
50/2016 e le relative disposizioni transitorie.».