Art. 3 Presidenza delle gare. Sostituzione dell'art. 57 nella l.r. 38/2007 1. L'art. 57 della l.r. 38/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 57 (Presidenza delle gare). - 1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da dirigenti dell'ente appaltante designati: a) per la giunta regionale, con decreto del direttore competente in materia di contratti; b) per i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione. 2. Nelle ipotesi in cui e' prevista la nomina della commissione giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e 78 del d.lgs. 50/2016 e le relative disposizioni transitorie.».