Art. 4 Ufficiale rogante. Modifiche all'art. 58 della l.r. 38/2007 1. Il comma 5 dell'art. 58 della l.r. 38/2007 e' sostituito dal seguente: «5. L'ufficiale rogante puo' svolgere le funzioni segretario della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50/2016. Nelle sedute riservate della commissione, l'ufficiale rogante svolge le funzioni di segretario nelle ipotesi individuate con deliberazione della giunta regionale.».