Art. 4 
 
                         Ufficiale rogante. 
              Modifiche all'art. 58 della l.r. 38/2007 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 58 della l.r.  38/2007  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «5. L'ufficiale rogante  puo'  svolgere  le  funzioni  segretario
della commissione giudicatrice di  cui  all'articolo  77  del  d.lgs.
50/2016.  Nelle  sedute  riservate  della  commissione,   l'ufficiale
rogante svolge le funzioni di segretario  nelle  ipotesi  individuate
con deliberazione della giunta regionale.».