Art. 5 
 
      Disposizioni in materia di compensi per la progettazione 
        e per le altre attivita' tecniche di cui all'art. 93 
                del decreto legislativo n. 163/2006. 
           Inserimento dell'art. 71-bis nella l.r. 38/2007 
 
  1. Dopo l'art. 71 della l.r. 38/2007 e' inserito il seguente: 
    «Art.  71-bis  (Disposizioni  in  materia  di  compensi  per   la
progettazione e per le altre attivita' tecniche di  cui  all'art.  93
del  d.lgs.  163/2006).  -  1.  Il  fondo  per  la  progettazione   e
l'innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all'articolo  93,
comma 7-bis, del d.lgs 163/2006 e'  costituito  dal  complesso  delle
risorse  finanziarie  finalizzate  all'erogazione  del  compenso   ai
dipendenti regionali  designati  nei  gruppi  tecnici  incaricati  di
svolgere le attivita' di progettazione di  opere  pubbliche.  A  tale
fondo la Regione ha destinato, per le opere iniziate o in  corso  nel
periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, risorse finanziare  in  misura
non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara. 
    2. Ai sensi dell'articolo 93, commi 7-ter e 7-quater, del  d.lgs.
163/2006, il fondo: 
      a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie  e'  ripartito,
previo accantonamento delle somme necessarie per la  copertura  degli
oneri che gravano sull'amministrazione compresa  l'Imposta  regionale
attivita' produttive (IRAP), per  ciascuna  opera  o  lavoro,  tra  i
dipendenti regionali  designati  nei  gruppi  tecnici  incaricati  di
svolgere  le  attivita'  di  progettazione,  con   esclusione   delle
attivita' manutentive. 
      b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie  e'  destinato
all'acquisto  da  parte  dell'amministrazione  regionale   di   beni,
strumentazioni e  tecnologie  funzionali  a  progetti  d'innovazione,
d'implementazione  delle  banche  dati  per   il   controllo   e   il
miglioramento della capacita' di spesa per centri di  costo,  nonche'
all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza  dell'ente  e
dei  servizi  ai  cittadini,  secondo  modalita'  da   definire   con
deliberazione della giunta regionale. 
    3. Le risorse del fondo  individuate  al  comma  2,  lettera  a),
restano disciplinate dalle disposizioni di cui al regolamento emanato
con decreto del Presidente della giunta regionale 16 marzo  2010,  n.
31/R  (Disciplina  dei  fondi  regionali  di  incentivazione  per  le
attivita' di  pianificazione  e  progettazione  svolte  da  personale
regionale)  per  quanto  non  diversamente  disposto   dal   presente
articolo. In particolare continuano ad applicarsi: 
      a) le percentuali degli importi posti a base  di  gara  per  la
costituzione del fondo; 
      b) i criteri e le modalita' per l'individuazione del  personale
avente titolo; 
      c) i criteri e le modalita' per la ripartizione del  fondo  tra
il personale che ha partecipato alle attivita' incentivate; 
      d) le modalita' di erogazione dei  compensi,  in  coerenza  con
quanto disposto al comma 4. 
    4. All'erogazione dei compensi di cui al comma 2, lettera a),  si
provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti  di  cui
al comma 7. Con deliberazione della giunta  regionale,  da  adottarsi
nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della  presente
legge, vengono definiti i criteri di priorita'  per  la  liquidazione
degli incentivi di cui al comma 2, lettera a). 
    5. Nel caso di incrementi dei tempi  e  dei  costi  previsti  dal
quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso  d'asta
offerto, le quote di  cui  all'articolo  12  del  d.p.g.r.  31/R/2010
relative  alle  figure   coinvolte   nella   fase   esecutiva   della
realizzazione  dell'opera,   sono   ridotte   secondo   le   seguenti
percentuali: 
      a) 3 per cento per ogni mese di ritardo; 
      b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera  fino  al  5
per cento; 
      c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al  10
per cento; 
      d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al  20
per cento; 
      e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al  30
per cento; 
      f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al  40
per cento; 
      g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento. 
    6. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera
o un lavoro, le riduzioni  per  il  ritardo  nella  realizzazione  si
sommano a quelle  previste  per  l'incremento  dei  costi.  Non  sono
computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti
a sospensione per varianti incorso d'opera di cui  all'articolo  132,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs.  163/2006,  le  proroghe
concesse, nonche' i ritardi connessi a cause di  forza  maggiore.  Le
medesime varianti non determinano le riduzioni previste  al  comma  5
per incremento dei costi. 
    Le riduzioni si applicano anche alle figure coinvolte nella  fase
progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in cui  il  responsabile
del procedimento accerti che l'incremento dei tempi o  dei  costi  e'
imputabile anche ad attivita' della fase progettuale. Nel caso in cui
il  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  accerti   che   la
responsabilita' degli incrementi dei tempi e dei costi e'  imputabile
alla sola fase progettuale, le riduzioni si applicano  esclusivamente
alle  figure  coinvolte  nelle  attivita'  relative  alla   fase   di
progettazione dell'opera o del lavoro. 
    7. Il personale dirigente non ha titolo al compenso.  I  compensi
percepiti  dai  singoli  dipendenti  delle  categorie   non   possono
superare, per ciascun anno solare, il tetto  del  50  per  cento  del
trattamento economico complessivo annuo in godimento del  dipendente,
comprensivo  della  retribuzione  di  risultato  o  dei  compensi  di
produttivita' percepiti l'anno precedente. 
    8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
attivita' di progettazione ed alle altre  attivita'  tecniche  svolte
nel periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016.  Continuano  inoltre  ad
applicarsi alle procedure avviate prima dell'entrata  in  vigore  del
d.lgs. 50/2016.».