Art. 4 
 
                Programmazione regionale di settore. 
        Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2015 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 10  della  legge  regionale  n.  1/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  Gli  indirizzi,  gli  obiettivi  e  contenuti  minimi  per  le
politiche regionali di  settore  sono  definiti  dal  PRS  ad  inizio
legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR  come  integrato  dalla
nota di aggiornamento.».