Art. 4 Programmazione regionale di settore. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2015 1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento.».