Art. 5 
 
Modifiche  alla  programmazione  regionale  per  l'attuazione   della
  transizione verso l'economia circolare. 
 
  1. In attuazione dei principi e delle disposizioni  della  presente
legge, al fine di attuare la transizione verso l'eco nomia circolare,
la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale: 
    a) una proposta di legge regionale di modifica della legislazione
regionale relativa alla programmazione di  settore,  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge; 
    b) le modifiche al PRS, secondo gli strumenti e le  procedure  di
cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 1/2015, in  sede  di
prima approvazione del DEFR successivo alla entrata in  vigore  della
presente legge. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 7 agosto 2018 
 
                                             La Vicepresidente: Barni 
 
(Omissis).