Art. 5 Modifiche alla programmazione regionale per l'attuazione della transizione verso l'economia circolare. 1. In attuazione dei principi e delle disposizioni della presente legge, al fine di attuare la transizione verso l'eco nomia circolare, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale: a) una proposta di legge regionale di modifica della legislazione regionale relativa alla programmazione di settore, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; b) le modifiche al PRS, secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 1/2015, in sede di prima approvazione del DEFR successivo alla entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 agosto 2018 La Vicepresidente: Barni (Omissis).