Art. 10 Identificazione degli apiari. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 21/2009 1. L'art. 9 della legge regionale n. 21/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Identificazione degli apiari). - 1. Il proprietario o detentore dell'apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale lavoro 4 dicembre 2009 e dal decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014. 2. Il proprietario o il detentore dell'apiario e' responsabile dell'identificazione dello stesso.».