Art. 10 
 
       Identificazione degli apiari. Sostituzione dell'art. 9 
                  della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. L'art. 9 della legge regionale  n.  21/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 9 (Identificazione degli apiari).  -  1.  Il  proprietario  o
detentore dell'apiario deve  apporre  su  ogni  apiario  il  cartello
identificativo conforme a quanto previsto  dal  decreto  ministeriale
lavoro 4 dicembre 2009 e  dal  decreto  ministeriale  salute  dell'11
agosto 2014. 
  2. Il proprietario o  il  detentore  dell'apiario  e'  responsabile
dell'identificazione dello stesso.».