Art. 12 
 
Allevamento di api regine e zone di rispetto. Sostituzione  dell'art.
  11 della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  21/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Allevamento api regine e  zone  di  rispetto).  -  1.  La
Giunta regionale, sentite le  forme  associate  di  cui  all'art.  2,
individua zone di rispetto  intorno  ad  allevamenti  di  api  regine
definendo le modalita' per la loro delimitazione e il periodo durante
il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di
rispetto delimitata.».