Art. 12 Allevamento di api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2009 1. L'art. 11 della legge regionale n. 21/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Allevamento api regine e zone di rispetto). - 1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all'art. 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalita' per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.».