Art. 14 Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 1. L'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Sanzioni amministrative). - 1. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'art. 896-bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario. 2. All'apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 3. I trasgressori dell'obbligo di cui all'art. 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali. 4. Ai trasgressori della disposizione dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario. 5. Ai trasgressori delle disposizioni dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro. 6. Ai trasgressori delle disposizioni dell'art. 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.».