Art. 14 
 
         Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'art. 13 
                  della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale n.  21/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 13 (Sanzioni amministrative). - 1. All'apicoltore  che  viola
le disposizioni dell'art. 896-bis del codice civile (Distanze  minime
per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario. 
  2. All'apicoltore che non ottempera agli adempimenti  di  cui  agli
articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  3. I trasgressori dell'obbligo di cui all'art. 4 sono  esclusi  dai
benefici gestiti dalla Regione Toscana  e  previsti  dalle  normative
europee, statali e regionali. 
  4. Ai trasgressori della disposizione  dell'art.  7,  comma  2,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
100,00 a euro 600,00 per apiario. 
  5. Ai trasgressori delle disposizioni dell'art. 10, commi 1, 2 e 3,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto
massimo di 30.000,00 euro. 
  6. Ai trasgressori delle disposizioni  dell'art.  9,  comma  1,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
100,00 a euro 600,00 per apiario.».