Art. 15 
 
        Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'art. 14 
                  della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. L'art. 14 della legge regionale n.  21/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  14  (Clausola  valutativa).  -  1.  Al  fine   di   valutare
l'efficacia    dell'intervento    di    tutela    e    valorizzazione
dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza
triennale,  entro  il  30  giugno,  una  relazione  documentata  alla
commissione  consiliare  competente  nella   quale   si   da'   conto
dell'attuazione della legge, con particolare riferimento: 
    a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11; 
    b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul
territorio. 
    c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni  erogate  sulla  base
dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.».