Art. 15 Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 21/2009 1. L'art. 14 della legge regionale n. 21/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Clausola valutativa). - 1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si da' conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento: a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11; b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio. c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.».