Art. 16 Norme transitorie 1. Gli allevamenti registrati come autoconsumo che alla data di entrata in vigore della presente legge superano i limiti di consistenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis), per mantenere la qualifica di allevamento per autoconsumo devono adeguarsi al limite previsto nel suddetto articolo entro il 31 dicembre 2018. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. (Omissis). Firenze, 7 agosto 2018 La Vicepresidente: Barni