Art. 16 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Gli allevamenti registrati come autoconsumo  che  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  superano  i  limiti   di
consistenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis), per mantenere
la qualifica di  allevamento  per  autoconsumo  devono  adeguarsi  al
limite previsto nel suddetto articolo entro il 31 dicembre 2018. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
(Omissis). 
 
    Firenze, 7 agosto 2018 
 
                                             La Vicepresidente: Barni