Art. 2 
 
                    Oggetto. Modifiche all'art. 1 
                  della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. Alla fine del comma 1  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
21/2009 sono inserite le seguenti parole: «e dall'art. 34 della legge
28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e  ulteriori  disposizioni
in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei
settori agricolo e agroalimentare, nonche'  sanzioni  in  materia  di
pesca illegale)».