Art. 2 Oggetto. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 21/2009 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2009 sono inserite le seguenti parole: «e dall'art. 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale)».