Art. 3 Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 21/2009 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;». 2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: «f-ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non piu' di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale e' destinata al solo sostentamento della colonia;». 3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale);».