Art. 3 
 
                  Definizioni. Modifiche all'art. 2 
                  della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la
lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero  massimo
di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;». 
  2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la
lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: 
  «f-ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase  di
sviluppo, composta da non piu' di sei favi, con  una  popolazione  di
api la cui produzione di miele, polline e pappa reale e' destinata al
solo sostentamento della colonia;». 
  3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, dopo la
lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: 
  «f-quater) banca dati  apistica  nazionale  (BDA):  la  banca  dati
dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  4  dicembre  2009
(Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale);».