Art. 6 
 
         Avvio dell'attivita' di apicoltura per autoconsumo. 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale  n.  21/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 5 (Avvio dell'attivita' di apicoltura per autoconsumo). -  1.
L'attivita'  di  apicoltura  per   autoconsumo   e'   soggetta   alla
presentazione  ai  servizi  veterinari  delle  aziende  USL  di   una
dichiarazione di inizio attivita' comprensiva della consistenza degli
apiari e della richiesta di assegnazione del  codice  identificativo,
tramite l'accesso alla BDA, con le modalita' e nei termini di cui  al
decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014. 
  2. I servizi veterinari delle aziende USL  validano  i  dati  della
dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalita' di cui
al decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014, ad attribuire  il
codice identificativo entro cinque giorni lavorativi  dalla  data  di
ricevimento della richiesta.».