Art. 6 Avvio dell'attivita' di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2009 1. L'art. 5 della legge regionale n. 21/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Avvio dell'attivita' di apicoltura per autoconsumo). - 1. L'attivita' di apicoltura per autoconsumo e' soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attivita' comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalita' e nei termini di cui al decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014. 2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalita' di cui al decreto ministeriale salute dell'11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.».