Art. 10 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano a  decorrere  dal
1° dicembre 2018. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 5 e 6, e all'art. 9,
comma 1, lettere a), c), e  d),  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019. 
  4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 9,  comma
1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° marzo 2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 28 settembre 2018 
 
                           Il Presidente della provincia: Kompatscher