Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2018. 3. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 5 e 6, e all'art. 9, comma 1, lettere a), c), e d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 9, comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° marzo 2019. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 28 settembre 2018 Il Presidente della provincia: Kompatscher