Art. 8 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. La soppressione degli uffici di cui all'art. 9, comma 1, lettere
b), c) e d), del presente decreto riguarda solo le relative direzioni
e non le sedi. Queste  sono  mantenute,  rispettivamente,  come  sedi
distaccate dell'Ufficio del libro fondiario di Bressanone e Chiusa di
cui all'art. 3, comma 4, dell'Ufficio del catasto di Egna  e  Caldaro
di cui all'art. 3, comma 6, e dell'Ufficio del catasto di  Bressanone
e Chiusa di cui all'art. 3, comma 5.