Art. 2 Oggetto 1. La vendita diretta al dettaglio di cui all'art. 1 ha ad oggetto prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati. 2. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un'azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquistati da terzi produttori siano quantitativamente inferiori a quelli prodotti nell'azienda agricola. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti appartenenti a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei prodotti provenienti dall'azienda agricola qualora gli stessi abbiano un valore maggiore rispetto a quelli acquistati da terzi produttori. 3. l prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, si considerano aziendali se i prodotti impiegati sono prevalenti per quantita' o per valore.