Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. La vendita diretta al dettaglio di cui all'art. 1 ha ad  oggetto
prodotti agricoli provenienti  in  misura  prevalente  dalle  aziende
condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati. 
  2.  I  prodotti  posti  in  vendita  si   considerano   provenienti
prevalentemente da un'azienda agricola quando, avuto riguardo  ad  un
medesimo  comparto  agronomico,  i  prodotti  acquistati   da   terzi
produttori  siano  quantitativamente  inferiori  a  quelli   prodotti
nell'azienda agricola. Se la vendita diretta ha ad  oggetto  prodotti
appartenenti a comparti agronomici differenti, si ha  prevalenza  dei
prodotti provenienti dall'azienda agricola qualora gli stessi abbiano
un valore maggiore rispetto a quelli acquistati da terzi produttori. 
  3.  l  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di  attivita'  di
manipolazione o trasformazione  di  prodotti  agricoli  e  zootecnici
finalizzate   al   completo   sfruttamento   del   ciclo   produttivo
dell'impresa, si considerano aziendali se i prodotti  impiegati  sono
prevalenti per quantita' o per valore.