Art. 3 
 
                      Disciplina amministrativa 
 
  1. L'esercizio  dell'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
agricoli da parte dei soggetti di cui all'art. 1 e' preceduto da  una
comunicazione di inizio attivita' ai sensi dell'art.  4  del  decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.  222,
tabella A, punto 1.9. 
  2.  La  vendita  diretta   effettuata   su   superfici   all'aperto
nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui  gli
imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' in  forza  di  titolo
legittimo purche' non ricadenti all'interno delle zone di  espansione
o zone industriali nonche' la  vendita  esercitata  in  occasione  di
sagre,  fiere,  manifestazioni  a  carattere  religioso,  benefico  o
politico o di  promozione  dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  e'
soggetta alla comunicazione di cui al  comma  1,  fermo  restando  le
autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste  dalla  normativa
vigente per le manifestazioni temporanee. 
  3. Alle imprese agricole che  esercitano  la  vendita  diretta  nei
limiti e con  le  modalita'  previste  dalla  presente  legge  e  dal
predetto art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001, non  si  applica
la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'. 
  4. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere
iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune  del
luogo ove e' ubicata l'azienda di produzione.