Art. 3 Disciplina amministrativa 1. L'esercizio dell'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui all'art. 1 e' preceduto da una comunicazione di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, punto 1.9. 2. La vendita diretta effettuata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' in forza di titolo legittimo purche' non ricadenti all'interno delle zone di espansione o zone industriali nonche' la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, fermo restando le autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste dalla normativa vigente per le manifestazioni temporanee. 3. Alle imprese agricole che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalita' previste dalla presente legge e dal predetto art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'. 4. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove e' ubicata l'azienda di produzione.