Art. 4 Compiti dei Comuni 1. I comuni riservano ai soggetti di cui all'art. 1 fino al venti per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio o di altre aree pubbliche espressamente individuate dal Comune, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di incentivare la promozione agricola e la fruizione territoriale, i comuni individuano tali aree in pari misura nel centro abitato e in frazioni e/o borghi rurali ad essi collegati. I comuni riservano altresi' ai soggetti di cui all'art. 1 fino al venti per cento della superficie dei mercati all'ingrosso, qualora aperti alla vendita diretta al consumatore, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificita' degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati conformi ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 e riservati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta. 3. In attuazione dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione e' fatta salva la facolta' per gli imprenditori agricoli, anche attraverso le associazioni di produttori e di categoria, di costituire mercati riservati alla vendita diretta su area privata, purche' nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. 4. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, adottano il disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 con il quale definiscono le modalita' di vendita nei mercati, l'attivita' di controllo nonche' criteri e prescrizioni cui attenersi nella individuazione delle aree da destinare alla vendita diretta di cui al comma 2. 5. Ai soggetti di cui all'art. 1, che esercitano la vendita diretta, che violano le disposizioni di prevalenza previste dalla norma vigente, accertate dalle autorita' di polizia, si applica la sanzione della inibizione per cinque anni dalla attivita' di vendita diretta. La medesima sanzione e' applicata all'associazione di produttori e di categoria organizzatrice della vendita diretta per omessa vigilanza.