Art. 4 
 
                         Compiti dei Comuni 
 
  1. I comuni riservano ai soggetti di cui all'art. 1 fino  al  venti
per cento del totale dei posteggi  su  aree  pubbliche  destinate  al
commercio al  dettaglio  o  di  altre  aree  pubbliche  espressamente
individuate dal Comune, fatte salve le  concessioni  in  essere  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Al  fine   di
incentivare la promozione agricola e  la  fruizione  territoriale,  i
comuni individuano tali aree in pari misura nel centro abitato  e  in
frazioni e/o borghi rurali ad  essi  collegati.  I  comuni  riservano
altresi' ai soggetti di cui all'art. 1 fino al venti per cento  della
superficie dei mercati  all'ingrosso,  qualora  aperti  alla  vendita
diretta al consumatore, fatte salve le  concessioni  in  essere  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli che abbiano
un legame diretto con il territorio di  produzione  e  di  assicurare
un'adeguata  informazione  ai  consumatori   sull'origine   e   sulle
specificita' degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio
territorio, destinano aree per la realizzazione di  mercati  conformi
ai  criteri  contenuti  nel  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali del 20  novembre  2007  e  riservati
agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta. 
  3. In attuazione dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione
e' fatta salva la  facolta'  per  gli  imprenditori  agricoli,  anche
attraverso  le  associazioni  di  produttori  e  di   categoria,   di
costituire mercati riservati alla vendita diretta  su  area  privata,
purche' nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. 
  4. I Comuni, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, con apposito regolamento  approvato  dal
Consiglio comunale,  adottano  il  disciplinare  di  mercato  di  cui
all'art.  4,  comma  3  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007  con  il  quale
definiscono le modalita'  di  vendita  nei  mercati,  l'attivita'  di
controllo  nonche'  criteri  e  prescrizioni  cui   attenersi   nella
individuazione delle aree da destinare alla vendita diretta di cui al
comma 2. 
  5. Ai soggetti  di  cui  all'art.  1,  che  esercitano  la  vendita
diretta, che violano le disposizioni  di  prevalenza  previste  dalla
norma vigente, accertate dalle autorita' di polizia,  si  applica  la
sanzione della inibizione per cinque anni dalla attivita' di  vendita
diretta.  La  medesima  sanzione  e'  applicata  all'associazione  di
produttori e di categoria organizzatrice della  vendita  diretta  per
omessa vigilanza.