Art. 5 Norme in materia edilizia ed urbanistica 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli disciplinata dalla presente legge non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.