Art. 5 
 
              Norme in materia edilizia ed urbanistica 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 8-ter, del  decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 228, l'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
agricoli disciplinata dalla presente legge  non  comporta  cambio  di
destinazione d'uso dei  locali  ove  si  svolge  la  vendita  e  puo'
esercitarsi su tutto  il  territorio  comunale  a  prescindere  dalla
destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati  i  locali  a
cio'  destinati,  fermo  restando  il  rispetto  di  quanto  disposto
dall'art.  23-ter,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  e  successive   modifiche   ed
integrazioni.