Art. 13 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Le violazioni dei divieti di cui all'art. 10,  commi  2  e  3  e
l'inosservanza delle  prescrizioni  di  cui  all'art.  10,  comma  5,
comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo  di
euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. 
  2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni  di
cui all'art.  10,  commi  4  e  7,  comportano  l'applicazione  delle
sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 353/2000. 
  3. Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le
norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale).