Art. 15 Disposizioni finanziarie 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 sono introitati nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 01, categoria 03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 2. Agli oneri di parte corrente, quantificati in euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018 e in euro 3.000.000,00 in termini di sola competenza per ciascun anno del biennio 2019-2020, iscritti nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) per euro 2.400.000,00 e nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per euro 600.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nelle medesime missioni e programmi del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 ottobre 2018 CHIAMPARINO (Omissis).