Art. 2 
 
                        Accordi e convenzioni 
 
  1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1,  puo'  avvalersi
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a seguito di specifici accordi o convenzioni in attuazione di  quanto
stabilito  dal  decreto  legislativo   19   agosto   2016,   n.   177
(Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) e s.m.i., della legge 7 agosto 2015,
n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche).