Art. 3 
 
                            Volontariato 
 
  1. Il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale
unica componente regionale di volontariato, rispondente ai  requisiti
di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione,
nell'opera di prevenzione  e  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi,
mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili,  nel
rispetto: 
    a) delle norme del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera b); 
    b) delle procedure operative impartite dalla Regione. 
  2.  Le  volontarie  e  i  volontari  AIB,  che  intervengono  nelle
operazioni di lotta attiva agli  incendi  boschivi,  sono  dotati  di
adeguata  preparazione  professionale  certificata,  di   certificata
idoneita' fisica, di idonei dispositivi di protezione  individuale  e
sono assicurati contro gli infortuni durante  ogni  fase  della  loro
prestazione secondo la normativa vigente. 
  3. Il Corpo volontari  AIB  Piemonte  concorre,  all'interno  della
SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB  e  fornisce  idonee
figure specializzate per il coordinamento operativo del  volontariato
AIB nelle operazioni di prevenzione e lotta attiva.