Art. 6 Lotta attiva agli incendi boschivi 1. Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attivita' di: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e da terra. 2. La Giunta regionale organizza il proprio Sistema operativo AIB individuando e affidando tramite apposite convenzioni, compiti e competenze sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente. 3. La Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi sulla base degli strumenti preventivi e di supporto alle decisioni, assicura il coordinamento del proprio Sistema operativo AIB, istituisce e coordina la SOUP, avvalendosi delle proprie strutture nonche', a seguito di apposite convenzioni, accordi, contratti: a) di risorse, mezzi e personale delle istituzioni dello Stato di cui all'art. 2; b) di personale volontario di cui all'art. 3; c) di soggetti che svolgono attivita' in attuazione dei contratti di cui all'art. 1, comma 4, lettera e). 4. La SOUP e' il centro di coordinamento interforze delle componenti del Sistema operativo AIB, impegnate nelle operazioni di lotta attiva. 5. Alla SOUP compete: a) l'allertamento immediato delle altre componenti del Sistema operativo AIB, a seguito di ricevuta notizia di incendio; b) la gestione operativa dei mezzi aerei regionali di cui all'art. 1, comma 3, lettera d); c) la procedura di richiesta al Dipartimento nazionale di protezione civile dei mezzi aerei del Centro operativo aereo unificato; 6. La Regione affida compiti e responsabilita' di direzione delle operazioni di spegnimento, sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con le componenti istituzionali e volontarie del Sistema operativo AIB.