Art. 3 Obblighi e requisiti essenziali del sistema 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni relative alla trasmissione telematica delle istanze in materia di edilizia, i comuni, o le loro forme associative, sono tenuti a dotarsi di un sistema telematico (di seguito «sistema») che garantisca i requisiti tecnici, infrastrutturali e gestionali, come descritti dal presente regolamento e dai relativi allegati oppure ad utilizzare il sistema telematico regionale MUDE Piemonte, di cui all'art. 8, che assolve ai requisiti richiesti. 2. Il sistema deve: a) essere raggiungibile tramite infrastruttura di rete Internet (web application) e accessibile tramite qualsiasi strumento di navigazione (browser); b) essere mantenuto aggiornato alle piu' recenti versioni degli strumenti di navigazione, fruibili o scaricabili via Internet, in modo da essere sempre costantemente utilizzabile dai fruitori finali; c) funzionare sulle singole postazioni di lavoro sia del privato (Front End) che della pubblica amministrazione (Back End) senza l'ausilio di alcun software sottoposto a licenza, fatto salvo il sistema operativo; d) assicurare l'interoperabilita' con i sistemi gestionali degli enti locali e degli altri enti coinvolti nel procedimento edilizio; e) garantire l'accesso al fascicolo a tutti gli enti coinvolti nel procedimento edilizio; f) essere conforme alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a garanzia della protezione dei dati personali da esso trattati e conservati; g) garantire la sicurezza dei dati gestiti dall'accesso di fonti estranee al sistema o non riconosciute e la messa in sicurezza dei dati da eventuale loro perdita a causa di malfunzionamenti o cedimenti strutturali delle apparecchiature o dei locali che le ospitano, catastrofi naturali o di origine dolosa; la salvaguardia dei dati e' garantita attraverso l'ausilio di un sistema di recupero dal disastro predisposto a questo scopo in conformita' con gli articoli 25, 32 e 33 del regolamento UE 2016/679; h) permettere la piena e costante disponibilita' operativa nell'arco della giornata e della settimana a tutti i soggetti coinvolti nel suo utilizzo, nonche' la piena e costante disponibilita' dei documenti elettronici e delle informazioni in esso depositate; i) consentire l'accessibilita' ai documenti elettronici contenuti nel fascicolo digitale dell'intervento attraverso una soluzione ECM accessibile tramite servizi di cooperazione applicativa (web services) bidirezionale ad applicazioni terze; j) favorire le funzionalita' di ricerca e consultazione delle istanze con i relativi allegati digitali, tramite l'ausilio di strumenti portatili (tablet, smartphone) da parte dei funzionari della pubblica amministrazione tenuti a svolgere operazioni di vigilanza e controllo direttamente sul territorio; k) consentire al cittadino l'accesso al sistema mediante l'utilizzo di strumenti e credenziali previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, rendendo il servizio accessibile tramite SPID (Servizio pubblico di identita' digitale) con livello di sicurezza uno che prevede l'autenticazione tramite login e password; l) consentire che l'accesso al sistema da parte del professionista avvenga, in conformita' alle regole definite dal Codice dell'amministrazione digitale e alle regole tecniche emanate per la sua applicazione, utilizzando esclusivamente dispositivi elettronici di certificazione e firma digitale rilasciati da societa' iscritte all'elenco dei certificatori dell'Agenzia per l'Italia digitale ovvero rendere il servizio accessibile tramite SPID (Servizio pubblico di identita' digitale) con livello di sicurezza due che prevede l'autenticazione tramite login, password e One Time Password; l'autenticazione con livello di sicurezza inferiore a quelli indicati non sono ammessi; m) garantire che ogni istanza, che necessita di asseverazione da parte di un professionista, sia accompagnata da una procura speciale sottoscritta in calce dal titolare; a maggiore garanzia e tutela dell'utente, la procura speciale deve essere un documento generato e prodotto dal sistema e accompagnato da marcamento con codice a barre bidimensionale, o codice QR, il cui contenuto e' disciplinato dall'allegato A - Parte 3. La procura speciale: 1) e' accordata dal titolare per ogni nuova pratica edilizia presentata, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 2) e' prodotta in automatico dal sistema che inserisce i soggetti coinvolti nei rispettivi ruoli e riporta per ognuno le parti dichiarative e asseverative presenti nell'istanza delle quali il soggetto si assume diretta responsabilita'; 3) e' prodotta ogni qualvolta si verifichi una sostituzione o variazione dei soggetti coinvolti nel procedimento, siano essi il titolare o il professionista incaricato; n) assicurare i controlli sul formato della firma digitale di ogni singolo documento costituente l'istanza e relativi allegati inoltrati a cura del professionista; il formato di firma digitale deve essere realizzato secondo l'algoritmo SHA-256; o) assicurare i controlli in merito allo stato del certificato di firma digitale apposto all'istanza, nei casi di certificato scaduto e certificato revocato; p) disporre che ad ogni istanza presentata venga attribuito un numero identificativo univoco composto dalla sequenza dei codici ISTAT assegnati nell'ordine a regione, provincia, comune e seguiti da un numero progressivo e dall'anno di generazione; q) garantire l'emissione della notifica telematica dell'avvenuta presentazione di ogni istanza; r) assicurare che per ogni istanza presentata, dal momento della registrazione al protocollo, sia generata e resa disponibile a tempo indeterminato, sia mediante deposito sul front end del presentatore, sia mediante trasmissione via e-mail al soggetto presentatore una ricevuta che confermi l'avvenuta accettazione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione e contenga gli estremi della registrazione a protocollo, nonche' la data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dalla disciplina vigente e, nei casi specifici, il nominativo del responsabile del procedimento e i dati relativi all'intervento, come disciplinato nell'allegato A - Parte 2; la «Ricevuta di presentazione istanza» e' costituita da un file PDF/A, contenente al suo interno il marcamento con codice QR, il cui crittogramma contiene le informazioni esposte nella ricevuta che sono predisposte secondo quanto disciplinato nell'allegato A - Parte 3; il marcamento con codice QR e' reso disponibile tramite web services a sistemi terzi che intendano esporlo nelle proprie ricevute di presentazione istanza; s) assicurare che ogni istanza riconducibile, a qualunque titolo, all'intervento edilizio, in quanto portatrice di informazioni utili alla individuazione delle caratteristiche dell'intervento, sia dal punto di vista dell'oggetto realizzato che del procedimento amministrativo seguito, sia associata ad un codice univoco di fascicolo digitale dell'intervento che garantisca la relazione fra le varie istanze oggetto dell'intervento edilizio e permetta di organizzare e ripercorrere il ciclo completo dell'intervento; il codice univoco del fascicolo digitale dell'intervento puo' essere uguale al numero identificativo univoco dell'istanza assegnato dal sistema alla prima istanza creata per un dato intervento edilizio; t) garantire che il fascicolo digitale dell'intervento sia allestito in ottemperanza a quanto indicato dal Codice dell'amministrazione digitale, nonche' alle regole espresse dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni); u) consentire tramite servizi in cooperazione applicativa (web services) il deposito dei documenti prodotti dalle pubblica amministrazione coinvolte nel procedimento, nel fascicolo digitale dell'intervento; v) disporre che ogni istanza digitale sia associata ad un unico professionista di riferimento, al fine di garantire al professionista l'accesso esclusivo alle informazioni e ai progetti inseriti; qualora necessario il professionista di riferimento puo' permettere ad altro professionista coinvolto o subentrante nell'intervento edilizio di accedere al proprio fascicolo digitale dell'intervento al fine di implementarne il contenuto; w) garantire che la firma digitale apposta sull'istanza e sulle parti che la compongono, sia riconducibile al professionista che ha compilato l'istanza; x) garantire la completa compilazione delle sezioni che compongono l'istanza, nonche' la coerenza delle dichiarazioni in essa contenute e la congruenza fra le comunicazioni e le asseverazioni in capo a soggetti diversi; y) garantire, al fine dell'immodificabilita' e dell'univocita' del documento digitale, come indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, che l'istanza e le parti che la compongono siano generate in formato PDF/A; z) permettere l'utilizzo e l'accesso a banche dati certificate dall'ente gestore al fine di proporre al professionista che compila l'istanza informazioni certe e aggiornate in materia di cartografia tecnica comunale, toponomastica, carta tecnica catastale e relativi estremi identificativi; aa) disporre che ad ogni intervento edilizio risultino associate e registrate le informazioni che ne identificano la localizzazione, il cui contenuto e' disciplinato dall'allegato A - Parte 4; ab) introdurre forme di pagamento elettronico secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 5-bis, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).