Art. 3 
 
                   Obblighi e requisiti essenziali 
                             del sistema 
 
  1. Al fine di  dare  attuazione  alle  disposizioni  relative  alla
trasmissione telematica delle  istanze  in  materia  di  edilizia,  i
comuni, o le loro forme associative, sono  tenuti  a  dotarsi  di  un
sistema telematico (di seguito «sistema») che garantisca i  requisiti
tecnici, infrastrutturali e gestionali, come descritti  dal  presente
regolamento e dai relativi allegati oppure ad utilizzare  il  sistema
telematico regionale MUDE Piemonte, di cui all'art. 8, che assolve ai
requisiti richiesti. 
  2. Il sistema deve: 
    a) essere raggiungibile tramite infrastruttura di  rete  Internet
(web  application)  e  accessibile  tramite  qualsiasi  strumento  di
navigazione (browser); 
    b) essere mantenuto aggiornato alle piu' recenti  versioni  degli
strumenti di navigazione, fruibili o  scaricabili  via  Internet,  in
modo da essere sempre costantemente utilizzabile dai fruitori finali; 
    c) funzionare sulle singole postazioni di lavoro sia del  privato
(Front End) che  della  pubblica  amministrazione  (Back  End)  senza
l'ausilio di alcun software sottoposto  a  licenza,  fatto  salvo  il
sistema operativo; 
    d) assicurare l'interoperabilita' con i sistemi gestionali  degli
enti locali e degli altri enti coinvolti nel procedimento edilizio; 
    e) garantire l'accesso al fascicolo a tutti  gli  enti  coinvolti
nel procedimento edilizio; 
    f) essere conforme alle disposizioni del regolamento UE  2016/679
in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  a  garanzia  della
protezione dei dati personali da esso trattati e conservati; 
    g) garantire la sicurezza dei dati gestiti dall'accesso di  fonti
estranee al sistema o non riconosciute e la messa  in  sicurezza  dei
dati  da  eventuale  loro  perdita  a  causa  di  malfunzionamenti  o
cedimenti strutturali delle  apparecchiature  o  dei  locali  che  le
ospitano, catastrofi naturali o di origine  dolosa;  la  salvaguardia
dei dati e' garantita attraverso l'ausilio di un sistema di  recupero
dal disastro predisposto  a  questo  scopo  in  conformita'  con  gli
articoli 25, 32 e 33 del regolamento UE 2016/679; 
    h)  permettere  la  piena  e  costante  disponibilita'  operativa
nell'arco della  giornata  e  della  settimana  a  tutti  i  soggetti
coinvolti  nel  suo   utilizzo,   nonche'   la   piena   e   costante
disponibilita' dei documenti elettronici e delle informazioni in esso
depositate; 
    i) consentire l'accessibilita' ai documenti elettronici contenuti
nel fascicolo digitale dell'intervento attraverso una  soluzione  ECM
accessibile  tramite  servizi  di   cooperazione   applicativa   (web
services) bidirezionale ad applicazioni terze; 
    j) favorire le funzionalita' di  ricerca  e  consultazione  delle
istanze con  i  relativi  allegati  digitali,  tramite  l'ausilio  di
strumenti portatili (tablet,  smartphone)  da  parte  dei  funzionari
della  pubblica  amministrazione  tenuti  a  svolgere  operazioni  di
vigilanza e controllo direttamente sul territorio; 
    k)  consentire  al  cittadino  l'accesso  al   sistema   mediante
l'utilizzo  di  strumenti   e   credenziali   previsti   dal   Codice
dell'amministrazione  digitale,  rendendo  il  servizio   accessibile
tramite SPID (Servizio pubblico di identita' digitale) con livello di
sicurezza uno che prevede l'autenticazione tramite login e password; 
    l)  consentire  che   l'accesso   al   sistema   da   parte   del
professionista avvenga,  in  conformita'  alle  regole  definite  dal
Codice dell'amministrazione digitale e alle regole  tecniche  emanate
per  la  sua  applicazione,  utilizzando  esclusivamente  dispositivi
elettronici di certificazione e firma digitale rilasciati da societa'
iscritte  all'elenco  dei  certificatori  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale  ovvero  rendere  il  servizio  accessibile   tramite   SPID
(Servizio pubblico di identita' digitale) con  livello  di  sicurezza
due che prevede l'autenticazione tramite login, password e  One  Time
Password; l'autenticazione  con  livello  di  sicurezza  inferiore  a
quelli indicati non sono ammessi; 
    m) garantire che ogni istanza, che necessita di asseverazione  da
parte di un professionista, sia accompagnata da una procura  speciale
sottoscritta in calce dal titolare;  a  maggiore  garanzia  e  tutela
dell'utente, la procura speciale deve essere un documento generato  e
prodotto dal sistema e accompagnato da marcamento con codice a  barre
bidimensionale,  o  codice  QR,  il  cui  contenuto  e'  disciplinato
dall'allegato A - Parte 3. La procura speciale: 
      1) e' accordata dal titolare per ogni  nuova  pratica  edilizia
presentata, ai sensi  dell'art.  38,  comma  3-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa); 
      2) e' prodotta  in  automatico  dal  sistema  che  inserisce  i
soggetti coinvolti nei rispettivi ruoli e riporta per ognuno le parti
dichiarative e asseverative  presenti  nell'istanza  delle  quali  il
soggetto si assume diretta responsabilita'; 
      3) e' prodotta ogni qualvolta si verifichi una  sostituzione  o
variazione dei soggetti coinvolti nel  procedimento,  siano  essi  il
titolare o il professionista incaricato; 
    n) assicurare i controlli sul formato  della  firma  digitale  di
ogni singolo documento  costituente  l'istanza  e  relativi  allegati
inoltrati a cura del professionista; il  formato  di  firma  digitale
deve essere realizzato secondo l'algoritmo SHA-256; 
    o) assicurare i controlli in merito allo stato del certificato di
firma digitale apposto all'istanza, nei casi di certificato scaduto e
certificato revocato; 
    p) disporre che ad ogni istanza presentata  venga  attribuito  un
numero identificativo univoco  composto  dalla  sequenza  dei  codici
ISTAT assegnati nell'ordine a regione, provincia, comune e seguiti da
un numero progressivo e dall'anno di generazione; 
    q) garantire l'emissione della notifica telematica  dell'avvenuta
presentazione di ogni istanza; 
    r) assicurare che per ogni istanza presentata, dal momento  della
registrazione al protocollo, sia generata e resa disponibile a  tempo
indeterminato, sia mediante deposito sul front end del  presentatore,
sia mediante trasmissione via e-mail  al  soggetto  presentatore  una
ricevuta che confermi l'avvenuta accettazione dell'istanza  da  parte
della  pubblica  amministrazione  e  contenga   gli   estremi   della
registrazione a protocollo, nonche' la data di avvio del procedimento
secondo  quanto  previsto  dalla  disciplina  vigente  e,  nei   casi
specifici, il nominativo del responsabile del procedimento e  i  dati
relativi all'intervento, come disciplinato nell'allegato A - Parte 2;
la «Ricevuta di presentazione  istanza»  e'  costituita  da  un  file
PDF/A, contenente al suo interno il marcamento con codice QR, il  cui
crittogramma contiene le informazioni esposte nella ricevuta che sono
predisposte secondo quanto disciplinato nell'allegato A - Parte 3; il
marcamento con codice QR e' reso disponibile tramite web  services  a
sistemi  terzi  che  intendano  esporlo  nelle  proprie  ricevute  di
presentazione istanza; 
    s) assicurare che ogni istanza riconducibile, a qualunque titolo,
all'intervento edilizio, in quanto portatrice di  informazioni  utili
alla individuazione delle caratteristiche  dell'intervento,  sia  dal
punto  di  vista  dell'oggetto  realizzato   che   del   procedimento
amministrativo  seguito,  sia  associata  ad  un  codice  univoco  di
fascicolo digitale dell'intervento che garantisca la relazione fra le
varie  istanze  oggetto  dell'intervento  edilizio  e   permetta   di
organizzare e ripercorrere  il  ciclo  completo  dell'intervento;  il
codice univoco del fascicolo  digitale  dell'intervento  puo'  essere
uguale al numero identificativo univoco  dell'istanza  assegnato  dal
sistema alla prima istanza creata per un dato intervento edilizio; 
    t)  garantire  che  il  fascicolo  digitale  dell'intervento  sia
allestito   in   ottemperanza   a   quanto   indicato   dal    Codice
dell'amministrazione  digitale,  nonche'  alle  regole  espresse  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  13  novembre  2014
(Regole tecniche  in  materia  di  formazione,  trasmissione,  copia,
duplicazione, riproduzione  e  validazione  temporale  dei  documenti
informatici nonche'  di  formazione  e  conservazione  dei  documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni); 
    u) consentire tramite servizi in  cooperazione  applicativa  (web
services)  il  deposito  dei  documenti   prodotti   dalle   pubblica
amministrazione coinvolte nel procedimento,  nel  fascicolo  digitale
dell'intervento; 
    v) disporre che ogni istanza digitale sia associata ad  un  unico
professionista di riferimento, al fine di garantire al professionista
l'accesso esclusivo alle informazioni e ai progetti inseriti; qualora
necessario il professionista di riferimento puo' permettere ad  altro
professionista coinvolto o subentrante  nell'intervento  edilizio  di
accedere al proprio fascicolo digitale  dell'intervento  al  fine  di
implementarne il contenuto; 
    w) garantire che la firma digitale apposta sull'istanza  e  sulle
parti che la compongono, sia riconducibile al professionista  che  ha
compilato l'istanza; 
    x)  garantire  la  completa  compilazione   delle   sezioni   che
compongono l'istanza, nonche' la coerenza delle dichiarazioni in essa
contenute e la congruenza fra le comunicazioni e le asseverazioni  in
capo a soggetti diversi; 
    y) garantire, al fine  dell'immodificabilita'  e  dell'univocita'
del documento digitale, come indicato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, che l'istanza e le parti che
la compongono siano generate in formato PDF/A; 
    z) permettere l'utilizzo e l'accesso a  banche  dati  certificate
dall'ente gestore al fine di proporre al professionista  che  compila
l'istanza informazioni certe e aggiornate in materia  di  cartografia
tecnica comunale, toponomastica, carta tecnica catastale  e  relativi
estremi identificativi; 
    aa) disporre che ad ogni intervento edilizio risultino  associate
e registrate le informazioni che ne identificano  la  localizzazione,
il cui contenuto e' disciplinato dall'allegato A - Parte 4; 
    ab) introdurre forme  di  pagamento  elettronico  secondo  quanto
stabilito dall'art. 15, comma 5-bis, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012,  n.  179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
crescita del Paese).