Art. 4 Modalita' per consentire l'interoperabilita' 1. Per consentire l'interoperabilita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), che riguarda la trasmissione sia dei dati alfanumerici, sia dei documenti digitali che compongono l'istanza e gli allegati, il sistema deve: a) esporre servizi bidirezionali verso le amministrazioni locali avvalendosi di interfacce web services; b) fruire dei servizi bidirezionali esposti dai sistemi regionali avvalendosi di interfacce web services; c) generare, per quanto riguarda i dati alfanumerici dell'istanza, un tracciato dati in formato XML corredato di schema XSD, secondo le specifiche di cui all'allegato A - Parte 5; d) integrare i tracciati dati XML di cui al precedente comma con i valori ammessi secondo quanto riportato nell'allegato A - Parte 1, che garantiscono la compatibilita' con l'insieme delle codifiche dei dati definite a livello regionale e che consentono di governare le corrispondenze tra le codifiche adottate dai sistemi locali e quelle specificate a livello regionale; e) generare, per quanto riguarda i dati di localizzazione, un tracciato in formato XML corredato di schema XSD, la cui struttura e' definita secondo quanto descritto nell'allegato A - Parte 4; f) garantire tramite modalita' riscontrabili, l'allineamento fra i dati presenti nel tracciato XML, di cui alle lettere d) ed e), con quelli dichiarati e contenuti nell'istanza e relative parti che la compongono; g) assicurare, qualora lo stesso abbia caratteristiche di intermediazione verso altri Enti, l'interoperabilita' con i sistemi regionali e sovraordinati utilizzando gli schemi dati come definiti negli allegati tecnici agli accordi fra Governo, Regioni, enti locali approvati in sede di Conferenza unificata; h) generare il codice QR con i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera r).