Art. 4 
 
            Modalita' per consentire l'interoperabilita' 
 
  1. Per consentire l'interoperabilita' di cui all'art. 3,  comma  2,
lettera d), che riguarda la trasmissione sia dei  dati  alfanumerici,
sia dei documenti digitali che compongono l'istanza e  gli  allegati,
il sistema deve: 
    a) esporre servizi bidirezionali verso le amministrazioni  locali
avvalendosi di interfacce web services; 
    b) fruire dei servizi bidirezionali esposti dai sistemi regionali
avvalendosi di interfacce web services; 
    c)  generare,   per   quanto   riguarda   i   dati   alfanumerici
dell'istanza, un tracciato dati in formato XML  corredato  di  schema
XSD, secondo le specifiche di cui all'allegato A - Parte 5; 
    d) integrare i tracciati dati XML di cui al precedente comma  con
i valori ammessi secondo quanto riportato nell'allegato A - Parte  1,
che garantiscono la compatibilita' con l'insieme delle codifiche  dei
dati definite a livello regionale e che consentono  di  governare  le
corrispondenze tra le codifiche adottate dai sistemi locali e  quelle
specificate a livello regionale; 
    e) generare, per quanto riguarda i  dati  di  localizzazione,  un
tracciato in formato XML corredato di schema XSD, la cui struttura e'
definita secondo quanto descritto nell'allegato A - Parte 4; 
    f) garantire tramite modalita' riscontrabili, l'allineamento  fra
i dati presenti nel tracciato XML, di cui alle lettere d) ed e),  con
quelli dichiarati e contenuti nell'istanza e relative  parti  che  la
compongono; 
    g)  assicurare,  qualora  lo  stesso  abbia  caratteristiche   di
intermediazione verso altri Enti, l'interoperabilita' con  i  sistemi
regionali e sovraordinati utilizzando gli schemi dati  come  definiti
negli allegati tecnici agli accordi fra Governo, Regioni, enti locali
approvati in sede di Conferenza unificata; 
    h) generare il codice QR con i requisiti di cui all'art. 3, comma
2, lettera r).