Art. 7 Aggiornamento e diffusione della modulistica unificata 1. Il responsabile del settore regionale competente, provvede con propria determinazione, all'adeguamento, all'aggiornamento e implementazione della modulistica unificata di cui all'art. 6, in ottemperanza a interventi normativi o accordi, nonche' all'aggiornamento delle specifiche tecniche, fissando altresi' i termini per l'adeguamento delle funzionalita' dei sistemi telematici. 2. Delle determinazioni di cui al comma 1 e' data ampia diffusione sul sito istituzionale della Regione e sul sito del sistema regionale MUDE Piemonte. 3. Le amministrazioni locali adeguano i propri servizi on line e i contenuti dei modelli, agli adeguamenti e aggiornamenti adottati dalla Regione, ai sensi del comma 1.