Art. 7 
 
                     Aggiornamento e diffusione 
                     della modulistica unificata 
 
  1. Il responsabile del settore regionale competente,  provvede  con
propria   determinazione,   all'adeguamento,   all'aggiornamento    e
implementazione della modulistica unificata di  cui  all'art.  6,  in
ottemperanza   a   interventi   normativi    o    accordi,    nonche'
all'aggiornamento delle  specifiche  tecniche,  fissando  altresi'  i
termini per l'adeguamento delle funzionalita' dei sistemi telematici. 
  2. Delle determinazioni di cui al comma 1 e' data ampia  diffusione
sul sito istituzionale della Regione e sul sito del sistema regionale
MUDE Piemonte. 
  3. Le amministrazioni locali adeguano i propri servizi on line e  i
contenuti dei modelli,  agli  adeguamenti  e  aggiornamenti  adottati
dalla Regione, ai sensi del comma 1.