Art. 9 
 
                   Tempi e modalita' di attuazione 
                            del servizio 
 
  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento
l'invio  di  istanze  edilizie  di  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata (CILA) e  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA), agli enti titolari dei  procedimenti  edilizi,  nonche'  ogni
altro adempimento ad esse relativo, avviene esclusivamente in formato
digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al
presente regolamento. 
  2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento
l'invio di istanze edilizie di  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' in alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa a
PdC)  e  permesso  di  costruire  (PdC),  agli   enti   titolari   di
procedimenti edilizi nonche' ogni altro adempimento ad esse  relativo
e ogni altra istanza  edilizia,  avviene  esclusivamente  in  formato
digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al
presente regolamento. 
  3. Gli enti locali titolari dei  procedimenti  edilizi  di  cui  al
comma 1 entro il termine ivi previsto si dotano  di  sistemi  per  la
trasmissione telematica delle comunicazioni e segnalazioni in materia
di edilizia, nonche' di ogni  altro  adempimento  ad  esse  relativo,
conformi al presente regolamento o attivano il sistema regionale MUDE
Piemonte. 
  4. Gli enti locali titolari dei  procedimenti  edilizi  di  cui  al
comma 2, entro il termine ivi previsto, si dotano di sistemi  per  la
trasmissione telematica delle  denunce  e  delle  richieste  o  delle
presentazioni dei titoli abilitativi edilizi, nonche' di  ogni  altro
adempimento ad esse relativo,  conformi  al  presente  regolamento  o
attivano il sistema regionale MUDE Piemonte. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
 
    Torino, 5 ottobre 2018 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).