Art. 9 Tempi e modalita' di attuazione del servizio 1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'invio di istanze edilizie di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), agli enti titolari dei procedimenti edilizi, nonche' ogni altro adempimento ad esse relativo, avviene esclusivamente in formato digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento. 2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'invio di istanze edilizie di segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa a PdC) e permesso di costruire (PdC), agli enti titolari di procedimenti edilizi nonche' ogni altro adempimento ad esse relativo e ogni altra istanza edilizia, avviene esclusivamente in formato digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento. 3. Gli enti locali titolari dei procedimenti edilizi di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto si dotano di sistemi per la trasmissione telematica delle comunicazioni e segnalazioni in materia di edilizia, nonche' di ogni altro adempimento ad esse relativo, conformi al presente regolamento o attivano il sistema regionale MUDE Piemonte. 4. Gli enti locali titolari dei procedimenti edilizi di cui al comma 2, entro il termine ivi previsto, si dotano di sistemi per la trasmissione telematica delle denunce e delle richieste o delle presentazioni dei titoli abilitativi edilizi, nonche' di ogni altro adempimento ad esse relativo, conformi al presente regolamento o attivano il sistema regionale MUDE Piemonte. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 5 ottobre 2018 CHIAMPARINO (Omissis).