Art. 3 Procedura di approvazione dei provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzo delle risorse all'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7. 1. I provvedimenti amministrativi finalizzati alla spesa delle risorse di cui all'allegato E dell'art. 22 della legge regionale n. 7/2018, come sostituito dall'allegato A alla presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.