Art. 3 
Procedura di approvazione dei provvedimenti  amministrativi  relativi
  all'utilizzo delle risorse all'allegato E alla legge  regionale  29
  giugno 2018, n. 7. 
  1. I provvedimenti  amministrativi  finalizzati  alla  spesa  delle
risorse di cui all'allegato E dell'art. 22 della legge  regionale  n.
7/2018, come sostituito dall'allegato A  alla  presente  legge,  sono
approvati dalla Giunta  regionale  previo  parere  della  commissione
consiliare competente.