Art. 2 
 
  1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia  15  gennaio
2016, n. 3, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 3 (Attivita' extraservizio consentite senza  autorizzazione).
- 1. Il personale puo' svolgere le seguenti  attivita'  extraservizio
senza autorizzazione: 
    a)  cariche   non   remunerate   presso   societa'   cooperative,
associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro; 
    b) attivita' per le quali non e' previsto  alcun  compenso  o  e'
previsto solo un rimborso spese documentato, nonche' attivita' i  cui
redditi non sono rilevanti ai fini  dell'imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche; 
    c) cariche presso societa' o enti per le quali  la  nomina  o  la
designazione e' riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se
gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio o  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita'; 
    d) partecipazioni a societa'  di  capitali  o  partecipazioni  in
qualita' di socio accomandante in societa' in  accomandita  semplice,
sempreche' non vengano assunte  funzioni  con  poteri  decisionali  o
gestionali; 
    e) mandati politici, nel rispetto delle disposizioni  vigenti  in
materia di incompatibilita'; 
    f) utilizzazione economica da parte dell'autore  o  inventore  di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, a  meno  che  non  si
tratti di attivita' imprenditoriale; 
    g) locazioni di cui all'art. 13, comma 1,  lettera  d/bis)  della
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.»