Art. 2 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Attivita' extraservizio consentite senza autorizzazione). - 1. Il personale puo' svolgere le seguenti attivita' extraservizio senza autorizzazione: a) cariche non remunerate presso societa' cooperative, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro; b) attivita' per le quali non e' previsto alcun compenso o e' previsto solo un rimborso spese documentato, nonche' attivita' i cui redditi non sono rilevanti ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche; c) cariche presso societa' o enti per le quali la nomina o la designazione e' riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio o nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita'; d) partecipazioni a societa' di capitali o partecipazioni in qualita' di socio accomandante in societa' in accomandita semplice, sempreche' non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali; e) mandati politici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita'; f) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, a meno che non si tratti di attivita' imprenditoriale; g) locazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera d/bis) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.»