Art. 3 
 
  1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia  15  gennaio
2016, n. 3, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 4 (Attivita'  extraservizio  di  modica  entita').  -  1.  Il
personale puo'  svolgere  attivita'  extraservizio  per  un  compenso
complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare. 
  2. In tal  caso  e'  sufficiente  una  comunicazione  al  superiore
competente,  che  verifica  il  rispetto  delle  limitazioni  di  cui
all'art. 2. L'attivita' e' considerata autorizzata  con  la  conferma
della verifica.»