Art. 3 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' cosi' sostituito: «Art. 4 (Attivita' extraservizio di modica entita'). - 1. Il personale puo' svolgere attivita' extraservizio per un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare. 2. In tal caso e' sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all'art. 2. L'attivita' e' considerata autorizzata con la conferma della verifica.»