Art. 4 
 
  1. Il testo tedesco della seconda frase del comma 2 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Provincia 15  gennaio  2016,  n.  3,  e'
cosi' sostituito: 
  «Bruttoeninkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro  sind
nach vorheriger Genehmigung in jedem Fall zulässig.» 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' inserito il seguente comma 2/bis: 
  «2/bis. Il limite  di  reddito  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
aumentato fino al 50 per cento nei casi previsti dall'art. 13,  comma
1, lettera c) della  legge  provinciale  19  maggio  2015,  n.  6,  e
successive modifiche.»