Art. 4 1. Il testo tedesco della seconda frase del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' cosi' sostituito: «Bruttoeninkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro sind nach vorheriger Genehmigung in jedem Fall zulässig.» 2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, e' inserito il seguente comma 2/bis: «2/bis. Il limite di reddito di cui al comma 2 puo' essere aumentato fino al 50 per cento nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.»